Nel caso in cui la rottura del rapporto coniugale dipenda dalla violazione da parte di un solo dei coniugi dei doveri disciplinati dall’art. 143 del c.c., ovvero di fedeltà, di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell’interesse della famiglia e di coabitazione, ove sussista specifica prova della violazione dei doveri coniugali si potrà chiedere la separazione dei coniugi con addebito.