La nuova riforma ha modificato la legge n. 898/1970, cosiddetta legge sul divorzio rimasta invariata per circa 30 anni, ed entrando in vigore ha ridotto in modo esponenziale i tempi di separazione, sia consensuale che giudiziale, prima di poter chiedere il divorzio e porre fine ad una unione.
Infatti, per avviare la pratica di divorzio a seguito di separazione consensuale basta attendere 6 mesi, mentre per avviare la pratica di divorzio a seguito di una separazione giudiziale basta attendere 12 mesi.
Deve comunque permanere il requisito della mancata interruzione, ossia, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente e l’eventuale sospensione deve essere eccepita dalla parte convenuta, ovvero la parte che non ha depositato il ricorso per il divorzio.