diritto di famiglia

La convivenza e la famiglia di fatto

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Convivenza e famiglia di fatto

Nell’attuale contesto sociale la convivenza di una coppia è un fenomeno in costante aumento che va a costituire quella che viene chiamata famiglia di fatto o nella terminologia giuridica convivenza more uxorio e per avere rilevanza deve caratterizzarsi per la stabilità e la durata della convivenza e la solidarietà reciproca della coppia.

La convivenza è diventata rilevante per il diritto anche con riferimento alle coppie formate da persone dello stesso sesso tanto che la giurisprudenza ha stabilito che nella nozione di formazione sociale della famiglia di fatto è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, pertanto le relazioni tra persone dello stesso sesso non saranno più comprese nella nozione di “vita privata” ma in quella di “vita familiare“.

La famiglia di fatto si realizza quando vi è in una coppia la comunanza di vita e di interessi e per la reciproca assistenza morale e materiale dei conviventi, i quali devono comportarsi come marito e moglie pur mancando il matrimonio.

La convivenza o famiglia di fatto non è disciplinata dalla legge e quindi come formazione sociale è priva di tutela giuridica e rari interventi normativi si rinvengono nella legislazione italiana, tuttavia trova particolare regolamentazione la posizione giuridica dei figli naturali nati dai conviventi i quali godono degli stessi diritti dei figli legittimi.

Nel contesto legislativo la convivenza o famiglia di fatto viene regolamentata solo in modo frammentario, mentre la giurisprudenza con spirito additivo è intervenuta con proprie osservazioni. In particolare, con riferimento al reato di maltrattamenti in famiglia la Corte di Cassazione ha stabilito che il termine famiglia deve intendersi riferito ad ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo.

Sempre la Corte di Cassazione ha affermato che la nozione di famiglia non deve limitarsi a quella basata sul matrimonio, ma può comprendere anche altri legami familiari di fatto che devono essere compresi tra le formazioni sociali.

Nell’attuale contesto legislativo i legami di natura personale instaurati tra i conviventi non sono vincolanti sul piano giuridico, ma sono rimessi esclusivamente alla spontanea osservanza reciproca, per cui la cessazione del rapporto di convivenza avviene senza necessità di intervento dell’autorità giudiziaria la quale verifica solamente l’adeguatezza degli accordi raggiunti nell’interesse dei figli.

La convivenza oggi può essere regolamentata da contratti di convivenza dove sono regolati gli aspetti patrimoniali della famiglia di fatto, anche in caso di cessazione del rapporto, come ad esempio l’assegnazione dell’abitazione ed il mantenimento. In mancanza di previsioni normative, la giurisprudenza e la dottrina sono concordi nel non riconoscere a carico dei conviventi obblighi di mantenimento, salvo che un tale obbligo risulti da un contratto di convenienza.

I contratti di convenienza per costituire fonte di obbligazioni devono risultare da un atto scritto avente forma di scrittura privata o di atto pubblico stipulato da un notaio e possono contenere la disciplina dei rapporti patrimoniali, la costituzione di un fondo comune per le spese da effettuare nell’interesse della famiglia di fatto, il versamento di una somma di denaro a carico di uno dei conviventi a favore dell’altro in caso di cessazione della convivenza e l’assegnazione dell’abitazione familiare.