diritto di famiglia

Effetti del divorzio nei rapporti tra gli ex coniugi

diritto di famiglia

Effetti del divorzio nei rapporti tra gli ex coniugi

Il divorzio influisce in modo definitivo nei rapporti tra gli ex coniugi.

Tra le principali conseguenze del venir meno dello status di coniuge, sotto il profilo personale sono innanzitutto la definitiva cessazione dei reciproci obblighi coniugali previsti dagli artt. 51, 143, 149 c.c. ed il recupero dello stato libero per entrambi i coniugi.

Il divorzio produce i suoi effetti soltanto per l’ordinamento civile, sia per i matrimoni celebrati con rito civile che per i matrimoni religiosi cosiddetti concordatari, mentre resta indissolubile il sacramento del matrimonio per la chiesa cattolica.

A seguito del divorzio la moglie non potrà più utilizzare il cognome del marito, se non dietro autorizzazione del marito stesso, e dopo l’accertamento della sussistenza di un interesse meritevole di tutela suo o dei figli da parte del Tribunale.

Nel momento in cui uno dei due ex coniugi va in pensione dopo che sia stata pronunciata la sentenza di divorzio o, anche dopo che sia stata solo proposta la domanda di divorzio, all’altro coniuge spetta una quota del trattamento di fine rapporto di cui egli diviene in conseguenza titolare.

Se l’ex coniuge muore, il divorziato, poiché è venuto definitivamente meno il vincolo matrimoniale, non dovrebbe poter vantare alcuna pretesa o diritto sull’eredità, ma il legislatore, in alcuni ha previsto che permangano delle aspettative legittime in favore dell’ex coniuge del coniuge defunto, quale ad esempio, il diritto, in mancanza di nuovo coniuge superstite, a percepire la pensione di reversibilità, ma a condizione che l’ex coniuge avesse il diritto a percepire l’assegno divorzile previsto dalla sentenza di divorzio.

Se invece, vi è un coniuge superstite, il Tribunale, attribuisce all’ex coniuge, sempre in presenza di diritto di assegno divorzile, una quota della pensione e degli altri assegni, tenendo conto, per il calcolo di tale quota, non solo della durata del rispettivo rapporto, ma anche di altre circostanze, come l’eventuale stato di bisogno del coniuge attuale e dell’ex coniuge, quest’ultimo, peraltro, non avrà nessun diritto se l’assegno divorzile è stato già versato in un’unica soluzione.

Per quanto riguarda il profilo patrimoniale, il divorzio determina la cessazione della destinazione del fondo patrimoniale, ex art. 171 c.c., della comunione legale dei beni, ex art. 191 c.c., sempre che tale effetto non fosse già scaturito dalla pronuncia di separazione personale dei coniugi, nonché il venir meno della partecipazione dell’ex coniuge all’eventuale impresa familiare, art. 230 bis c.c..