Qualora alterazioni delle facoltà mentali o altre menomazioni anche fisiche escludano o limitino la capacità d’agire di una persona, intervengono gli istituti dell’interdizione, dell’inabilitazione o dell’amministrazione di sostegno. Questi istituti di tutela dei soggetti deboli sono stati previsti dal legislatore per proteggere l’incapace dal pericolo che rechi danno a se stesso, ma anche da pericoli provenienti da terze persone.