diritto di famiglia

Istituti di tutela

Per proteggere le persone che presentano alterazioni delle facoltà mentali o altre menomazioni che escludono o limitano la capacità d’agire

Istituti di tutela

Qualora alterazioni delle facoltà mentali o altre menomazioni anche fisiche escludano o limitino la capacità d’agire di una persona, intervengono gli istituti dell’interdizione, dell’inabilitazione o dell’amministrazione di sostegno. Questi istituti di tutela dei soggetti deboli sono stati previsti dal legislatore per proteggere l’incapace dal pericolo che rechi danno a se stesso, ma anche da pericoli provenienti da terze persone.

Interdizione e inabilitazione

Amministrazione di sostegno

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