diritto di famiglia

Gratuito patrocinio

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Gratuito patrocinio

Il Patrocinio a spese dello Stato detto anche “gratuito patrocinio” consente alle persone che si trovano in difficoltà economica e che presentano i requisiti reddituali prescritti dalla legge di usufruire di assistenza legale giudiziale.

Tramite tale istituto il legislatore italiano si è proposto di attuare l’art. 24 della Costituzione italiana garantendo l’accesso al diritto di difesa anche alle persone che non hanno la possibilità di munirsi autonomamente del patrocinio di un avvocato per l’incapacità reddituale di sostenerne il costo.

La concessione del gratuito patrocinio è disposta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati la cui decisione ha carattere provvisorio, infatti necessita di una successiva conferma da parte del Giudice. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati esprime il proprio giudizio sulla domanda per l’ammissione al gratuito patrocinio all’esito di un’attività di controllo formale e di merito.

Il controllo riguarda la sussistenza in capo al richiedente dei requisiti di reddito previsti dalla normativa e la non manifesta infondatezza della pretesa che il richiedente intende fare valere nel giudizio.

Poiché il controllo di merito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati è limitato alla non manifesta infondatezza della pretesa, l’Avvocato designato dal richiedente avrà il dovere di esaminare la fondatezza delle ragioni del cliente con un approfondimento critico ancor maggiore.

Le disposizioni legislative che regolamentano il Patrocinio a spese dello Stato prevedono che l’ammissione al gratuito patrocinio può essere revocata dal Giudice se il cliente ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave. Le persone meno abbienti possono, quindi, chiedere di essere assistite in una causa giudiziale da un avvocato con il gratuito patrocinio, sia per iniziare una causa che per difendersi in un processo iniziato dalla controparte. L’ammissione al gratuito patrocinio può essere chiesta in ogni stato e grado del processo, e quindi sia nel giudizio di primo grado presso il Giudice di Pace o presso il Tribunale che alla Corte d’Appello.

Se la persona interessata al gratuito patrocinio vive con il coniuge, con altri familiari, o con altre persone conviventi, il reddito da tenere in considerazione per usufruire dell’assistenza legale a spese dello Stato è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo d’imposta da ogni componente della famiglia convivente. Esiste tuttavia un’eccezione, ovvero si tiene conto del solo reddito personale quando oggetto della causa sono i diritti della personalità, ovvero i processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con cui convive, come ad esempio le cause di separazione, divorzio e affidamento figli.

Possono richiedere l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato sia i cittadini italiani sia gli stranieri che regolarmente soggiornano sul territorio nazionale e gli enti o le associazioni che non hanno fini di lucro e non esercitano attività economica.

Lo Studio Legale Pregno affianca e segue il cliente nella presentazione della domanda per ottenere l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, dalla presentazione della domanda fino all’ammissione al Gratuito Patrocinio. Lo Studio Legale Pregno può, quindi, assistere con il gratuito patrocinio i clienti che presentano i requisiti reddituali nelle cause civili presso il Giudice di Pace, il Tribunale e la Corte d’Appello.