diritto di famiglia

La separazione dei beni
dei coniugi

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Separazione dei beni

Per separazione dei beni si intende quel regime patrimoniale che la coppia di sposi può scegliere al momento delle nozze oppure in un momento successivo. E’ sufficiente una dichiarazione resa al momento della celebrazione del matrimonio ma è sempre possibile, ed in qualsiasi momento, stipulare una apposita convenzione.

Con il regime di separazione dei beni i coniugi conservano, a differenza di quanto accade con il regime di comunione dei beni, la titolarità dei beni acquistati durante il matrimonio.

Parlare di separazione dei beni tra coniugi non significa in nessun modo porre dei limiti al matrimonio e neppure anteporre degli interessi economici al sentimento che lega la coppia, ma semplicemente chiarire quali potrebbero essere le conseguenze legali e economiche di una scelta così importante.

Al termine della cerimonia del matrimonio, sia civile o con rito cattolico gli sposi sono tenuti per legge a esprimere una scelta tra separazione dei beni o comunione dei beni, scelta non irrevocabile poiché è possibile nel tempo cambiare il regime patrimoniale prescelto.

I coniugi possono, anche dopo la celebrazione del matrimonio, stipulare una convenzione da un notaio per modificare il loro regime patrimoniale e farla annotare a margine dell’atto di matrimonio.

Con la scelta del regime di separazione dei beni, tutto ciò che i due sposi hanno acquistato precedentemente al matrimonio e tutto quello che acquisteranno successivamente rimarrà di proprietà esclusiva di ciascuno di loro.

I patrimoni di ciascuno rimangono separati ma ciò non impedisce ai coniugi di avere uno o più beni in comune, ad esempio una coppia di coniugi in regime di separazione può decidere al momento dell’acquisto di un nuovo bene, di cointestare la proprietà ad entrambi. In definitiva in caso di separazione dei beni, i beni potranno essere comuni solo se i coniugi decidono di acquistare come comproprietari un bene oppure se, nessuno dei due riesce a dimostrare la titolarità esclusiva di un bene.

La scelta del regime di separazione dei beni può avere in alcuni casi notevoli vantaggi.

Se uno dei coniugi ad esempio esercita un’attività commerciale ed è esposto al rischio di una possibile crisi finanziaria o di un possibile fallimento, con la separazione dei beni si potrà salvare almeno ciò che è di proprietà dell’altro coniuge, la separazione dei beni può anche aiutare a chiarire questioni che potrebbero ulteriormente aggravare un momento doloroso come quello di un’eventuale separazione.

Il regime della separazione si applica anche in caso di scioglimento della comunione.

In base all’art. 191 del Codice Civile, la comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l’annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.

La legge n. 55/2015 ha inserito nell’articolo 191 c.c. la precisazione in base alla quale nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati o alla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato.

Invece, nel caso specifico di aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio, il codice prevede che lo scioglimento della comunione può essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista per le convenzioni matrimoniali.