diritto di famiglia

Interdizione e Inabilitazione

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Interdizione e Inabilitazione

La capacità di agire consiste nella capacità di una persona di disporre dei propri diritti attraverso la manifestazione della propria volontà di prendere decisioni ed assumere impegni che producono effetti giuridici.

Le alterazioni delle facoltà mentali o di altre menomazioni possono limitare o escludere la capacità d’agire di una persona ed in tali contesti intervengono gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione e sono mirati a proteggere il soggetto debole dal pericolo di danni.

Il procedimento di interdizione riguarda la persona maggiorenne o il minore emancipato che si trovano in stato di abituale infermità di mente e che per questo sono incapaci di provvedere ai propri interessi.

L’interdizione assicura al soggetto debole un’adeguata protezione dai pericoli sia che il soggetto procura a se stesso sia che provenga da terze persone. L’inabilitazione può essere chiesta nei confronti del maggiorenne infermo di mente il cui stato non sia tanto grave da ricadere nelle condizioni che giustificherebbero l’interdizione, tuttavia questo istituto risulta raramente applicato preferendo l’amministrazione di sostegno.

Può essere inabilitato anche la persona che per prodigalità o per l’abituale abuso di sostanze psicotrope o etiliche espone se stesso o la famiglia a gravi rischi economici. Può anche essere inabilitato il non udente e il non vedente dalla nascita se non ha ricevuto un’educazione sufficiente e sempre che risulti del tutto incapace di provvedere ai propri interessi.

Le persone legittimante a presentare in Tribunale l’istanza sono il diretto interessato, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il tutore, il curatore, il pubblico ministero.

Nel corso del procedimento di interdizione il giudice esamina l’interdicendo o l’inabilitando, può interrogare i parenti prossimi, può disporre d’ufficio mezzi istruttori per assumere le necessarie informazioni e può farsi assistere da un consulente tecnico.

Il procedimento di interdizione o di inabilitazione termina con una sentenza di accoglimento e di rigetto e gli effetti dell’interdizione o dell’inabilitazione decorrono dal giorno della pubblicazione della sentenza. 

Il giudice provvede anche a nominare il tutore dell’interdetto e il curatore dell’inabilitato scegliendo di norma una persona che sia disponibile a ricoprire tale ruolo nell’ambito del nucleo familiare o, in alternativa, scegliendo una persona tenendo conto dell’esclusivo interesse del beneficiario.