diritto di famiglia

La perdita del diritto
al mantenimento

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Perdita del mantenimento

La materia del mantenimento in generale e di quella relativa all’assegno divorzile negli ultimi anni ha subito un grande cambiamento dovuto all’intervento della Corte di Cassazione.

Poichè l’argomento del mantenimento è molto complesso qui di seguito si esporranno brevi cenni su tale materia.

Occorre subito dire che in base al più recente orientamento della Corte di Cassazione l’assegno divorzile non spetta se il richiedente non dimostra di essersi attivato per cercare un lavoro, a meno che non sia impossibilitato a farlo.

In sostanza secondo la giurisprudenza chi non si attiva per reperire una occupazione lavorativa e quindi dopo la fine del matrimonio non si dà da fare per cercare un lavoro perde il diritto ad avere un assegno di mantenimento o divorzile.

Dunque, niente assegno divorzile all’ex coniuge che non ha un lavoro e non prova di essersi attivato per cercarlo, secondo le sue condizioni e nei limiti delle sue concrete possibilità.

Lo ha stabilito anche il Tribunale di Napoli richiamando l’orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione in proposito: per avere diritto all’assegno bisogna dimostrare non solo l’inadeguatezza dei propri mezzi economici ma anche l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.

Inadeguatezza dei mezzi significa non autosufficienza economica e secondo la giurisprudenza per evitare il rischio di creare rendite di posizione occorre che l’ex coniuge – a meno che non sia assolutamente incapace a procurarsi mezzi economici – debba attivarsi nella ricerca di un lavoro.

I giudici lo definiscono principio di auto responsabilità di ciascuno degli ex coniugi con richiamo all’insegnamento della Corte di Cassazione che già da tempo nega il mantenimento per la moglie che può lavorare.

Chiaramente il coniuge perde il mantenimento se contrae nuove nozze o se intraprende una stabile convivenza o ancora se reperisce un lavoro che lo rende economicamente autosufficiente con dovere di informare tempestivamente l’altro coniuge obbligato a versare il mantenimento.