diritto di famiglia

Divorzio giudiziale

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Divorzio giudiziale

Il procedimento per ottenere il divorzio può essere congiunto quando i coniugi hanno raggiunto l’accordo sulle condizioni, oppure giudiziale quando nasce un contenzioso tra i coniugi, e di seguito verranno esposti brevi cenni sul divorzio giudiziale

Il divorzio giudiziale si riferisce al procedimento avviato, mediante ricorso presentato da uno dei due coniugi, quando tra gli stessi non è stato possibile raggiungere un accordo per porre fine al loro matrimonio, e questo ricorso può essere presentato indipendentemente dalla volontà dell’altro coniuge.

Con il divorzio sia esso congiunto o giudiziale si otterrà lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Per quanto riguarda l’assistenza legale il divorzio giudiziale è una vera e propria causa che segue il procedimento per il rito ordinario, quindi con una fase introduttiva rappresentata dalla presentazione del ricorso, con una fase istruttoria durante la quale si possono sentire testimoni e depositare documenti ed una fasce conclusiva a seguito della quale viene emessa la sentenza di divorzio.

Brevemente si osserva che il ricorso per il divorzio giudiziale deve essere depositato presso il Tribunale del luogo di residenza del coniuge convenuto in giudizio, e nello stesso ricorso devono essere riportati i fatti e gli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili e deve essere indicata l’esistenza di eventuali figli della coppia.

Con il ricorso dovrà essere depositata la documentazione necessaria come ad esempio: le ultime dichiarazioni dei redditi dei due coniugi, l’atto integrale di matrimonio ad uso divorzio, il certificato attestante lo stato di famiglia ed il certificato di residenza di entrambi i coniugi, la copia autentica del verbale o della sentenza di separazione dei coniugi. 

Dopo il deposito del ricorso per divorzio giudiziale viene fissata un’udienza nella cui sede le parti sono chiamate a comparire personalmente dinanzi al giudice, assistite dai rispettivi avvocati, che provvederà all’audizione di entrambe i coniugi per tentare di addivenire ad una composizione bonaria del contenzioso e trasformare il divorzio da giudiziale in congiunto.

Diversamente nel caso in cui il tentativo di composizione del giudice non sortisca esito positivo, come detto la procedura proseguirà secondo il rito ordinario e terminerà con una sentenza dichiarativa del divorzio.

Chiaramente il divorzio congiunto, laddove è possibile, è certamente preferibile per i coniugi, in quanto oltre ad essere meno pesante emotivamente, è più indolore per eventuali figli che non sono costretti a vivere la conflittualità dei genitori.

La procedura congiunta è preferibile anche dal punto di vista economico, in quanto vi sono dei costi più contenuti rispetto al divorzio giudiziale, ad esempio le tasse giudiziali sono più contenute, ed essendo in genere nel divorzio congiunto minore l’attività di assistenza legale dell’avvocato vi sarà un ridimensionamento degli onorari dell’avvocato stesso rispetto al divorzio giudiziale più oneroso.