diritto di famiglia
Separazione per colpa
Il nostro ordinamento giuridico prevede l’ipotesi della cosiddetta separazione con addebito o separazione per colpa.
Ai sensi dell’art. 151 del codice civile, il giudice adito per la separazione coniugale dichiara, se ne è stata fatta richiesta e nella misura in cui ne ricorrano i presupposti, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione della sua condotta non conforme ai doveri derivanti dal matrimonio.
La pronuncia di addebito deve essere richiesta con specifica domanda da una delle parti. Il giudice deve valutare il comportamento o i comportamenti contestati e, assunte le prove atte a dimostrare la sussistenza di condotte in contrasto con gli obblighi matrimoniali, in tal caso provvede, se ne ricorrono i presupposti, a pronunciare sentenza di separazione con addebito.
La pronuncia di addebito presuppone innanzitutto la violazione di uno dei fondamentali doveri coniugali, l’art. 143 del codice civile indica questi doveri nell’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia, alla coabitazione e l’obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia. E’ necessario poi accertare se la condotta contraria ai doveri coniugali abbia determinato l’intollerabilità della convivenza e portare alla crisi della coppia. E’ necessario, inoltre, appurare che tale violazione sia perdurata nella e prima della crisi coniugale.
I comportamenti che possono determinare l’addebito della separazione sono molteplici, ma si deve trattare, sempre e comunque, di comportamenti che hanno determinato la crisi matrimoniale. Se la crisi matrimoniale è preesistente, non può esservi una pronuncia di addebito.
La Corte di Cassazione ha ribadito questo principio occupandosi dell’ipotesi di tradimento, affermando che non basta l’infedeltà coniugale per un addebito della separazione, in quanto occorre verificare che l’infedeltà sia stata la causa della crisi della coppia o se invece sia avvenuta dopo una crisi preesistente.
Altri casi oggetto di causa di addebito sono anche la violazione del dovere di collaborazione e di assistenza morale, l’ingiustificata violazione dell’obbligo di coabitazione di cui all’articolo 144 c.c., la violazione dell’obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia.
La pronuncia di addebito comporta conseguenze di tipo economico nei confronti del coniuge al quale la separazione è stata addebitata. Quest’ultimo, infatti, perde il diritto all’assegno di mantenimento conservando solo il diritto agli alimenti, laddove ne sussistano i presupposti.
Inoltre il soggetto contro il quale è stata pronunciata una separazione per colpa perde i diritti successori nei confronti dell’ex coniuge, tuttavia se godeva degli alimenti legali a carico del coniuge defunto avrà diritto ad un assegno vitalizio di pari importo da porsi a carico dell’eredità. Al contrario il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato gode degli stessi diritti successori del coniuge non separato.
In materia di separazione con addebito esiste una importante produzione giurisprudenziale. Va segnalata quella giurisprudenza di merito, avvallata anche dalla Corte di Cassazione, che configura la risarcibilità dei danni per violazione dei doveri coniugali e reputa la pronuncia di addebito fonte di responsabilità.