diritto di famiglia
Negoziazione assistita
In alternativa alla separazione consensuale in Tribunale, i coniugi che intendano separarsi di comune accordo hanno la possibilità, assistiti da due avvocati, di ricorrere alla negoziazione assistita.
L’art. 6 del decreto legge n°132/2014 è dedicato alla particolare ipotesi di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio. Al comma 1 prevede, infatti, che tramite la convenzione di negoziazione assistita, con almeno un avvocato per parte, i coniugi possano raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio precedentemente stabilite.
La procedura di negoziazione assistita è applicabile, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione del decreto, sia in assenza che in presenza di figli minori o di figli maggiorenni, incapaci, portatori di handicap grave oppure economicamente non autosufficienti.
Questo nuovo istituto assegna un ruolo determinante agli avvocati, ai quali vengono conferiti determinati poteri e attribuiti una serie di obblighi a cui devono attenersi scrupolosamente.
L’accordo di negoziazione assistita, va redatto in forma scritta e concluso, come già detto, con l’assistenza di almeno un legale per parte, e oltre a contenere le condizioni alle quali le parti stabiliscono di regolamentare la loro separazione, deve indicare il termine massimo entro cui l’accordo dovrà essere firmato, termine che dovrà comunque non essere inferiore ad un mese. L’accordo tra le parti verrà sottoscritto alla presenza degli avvocati, i quali sotto la loro responsabilità, certificheranno l’autenticità delle firme apposte.
Nel caso in cui non vi siano figli, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è sottoposto al vaglio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, se non ravvisa irregolarità comunica il nullaosta agli avvocati.
Ottenuto il nullaosta, l’avvocato di parte trasmetterà copia autentica munita delle relative certificazioni, entro 10 giorni, all’Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto per tutti gli adempimenti necessari, ad esempio la trascrizione nei registri di stato civile, l’annotazione sull’atto di matrimonio e di nascita e comunicazione all’ufficio anagrafe.
Se rispetta questi elementi, l’accordo di negoziazione assistita produce gli stessi effetti della separazione omologata dal Tribunale. Nel caso in cui vi siano figli, invece, l’accordo concluso va trasmesso entro 10 giorni, al Pubblico Ministero, il quale lo autorizza solo se lo stesso è rispondente all’interesse dei figli.
Se invece il Procuratore, ritiene che l’accordo non corrisponde agli interessi dei figli, lo trasmette, entro 5 giorni, al Presidente del Tribunale, il quale dispone la comparizione delle parti, nel termine massimo di trenta giorni.