diritto di famiglia
Rapporti tra conviventi
I legami di natura personale instaurati tra i conviventi non sono vincolanti sul piano giuridico, ma sono rimessi esclusivamente alla spontanea osservanza reciproca, per cui la cessazione del loro rapporto avviene ad nutum e senza necessità di intervento dell’autorità giudiziaria, la quale verifica solamente l’adeguatezza degli accordi raggiunti nell’interesse della prole ex art. 337 ter c.c..
La tutela che viene chiesta all’ordinamento dalla famiglia di fatto riguarda attualmente solo la fase dello scioglimento del vincolo morale e solamente con riferimento ai conviventi more uxorio, in particolare con la presenza di figli minori.
Al riguardo si è attivato anche il Consiglio Nazionale del Notariato che ha predisposto degli appositi contratti di convivenza dove vengono regolati gli aspetti patrimoniali della famiglia di fatto nel caso di cessazione del rapporto di convivenza, come ad esempio l’abitazione, il mantenimento, la proprietà dei beni ed eventuali clausole a favore del convivente nel testamento.
Anche alcuni Comuni, istituendo il registro delle convivenze, si sono attivati ed hanno proposto l’introduzione di nuovi istituti giuridici, come il patto civile di solidarietà (PACS) e i diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi (DICO) e proposte di legge volte a disciplinare le unioni di fatto.
La giurisprudenza è intervenuta a disciplinare i rapporti tra i conviventi, come ad esempio considerando valido ed efficace il contratto di costituzione di usufrutto di immobile stipulato tra due conviventi more uxorio senza corrispettivo alcuno, sul presupposto che esso trova fondamento nella convivenza stessa e nell’assetto che i conviventi hanno inteso dare ai loro rapporti, affermando che l’estromissione violenta o clandestina dall’unità abitativa, compiuta dal convivente proprietario in danno del convivente non proprietario, legittima quest’ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l’azione di spoglio.