diritto di famiglia
Contratto di convivenza
Dal 5 giugno 2016 sono entrate ufficialmente in vigore le nuove regole sulle unioni civili e le convivenze di fatto introdotte nel nostro ordinamento dalla legge Cirinnà n. 76/2016.
Con il loro avvento, avvocati e notai hanno assunto un nuovo fondamentale compito: quello di fare da garanti dell’accordo di convivenza. Infatti, sia la sua sottoscrizione che l’eventuale modifica che la risoluzione devono essere fatte per iscritto, in forma di scrittura privata o in forma di atto pubblico, con l’assistenza di uno dei due predetti professionisti.
A seguito delle modifiche apportate dalla nuova disciplina del 2016 oggi la convivenza può realizzarsi in tre modi differenti.
La semplice convivenza si manifesta quando la coppia non intende formalizzare la convivenza, né registrarla in comune, si parla appunto di convivenza semplice e si rimane nella stessa condizione anteriore alla legge Cirinnà, cioè pochi diritti per i quali, peraltro, richiedono quasi sempre l’intervento del giudice e una causa. Una delle conseguenze della convivenza semplice è la perdita del diritto all’assegno di mantenimento qualora la coppia decidesse di sciogliersi.
Convivenza con contratto si ha quando la coppia decide di redigere un contratto con il quale definisce le regole della propria convivenza attraverso la regolamentazione dei rapporti patrimoniali e le conseguenze patrimoniali nel caso di una eventuale cessazione della convivenza, compreso il mantenimento.
Tali contratti possono essere stipulati da tutte le persone che, legate da vicolo affettivo, decidono di vivere insieme stabilmente, più precisamente, si riferisce all’unione di vita stabile tra due persone legate da affetto che decidono di vivere insieme al di fuori del legame matrimoniale o perché è preclusa loro la possibilità di sposarsi.
Il contratto per essere valido deve essere redatto in forma scritta, con atto pubblico o con scrittura privata e sottoscrizione autenticata. Nel contratto di convivenza deve essere indicata la residenza della coppia, il regime patrimoniale scelto, le modalità con le quali ciascuno è tenuto a contribuire alle necessità di vita comune.
Il contratto di convivenza è nullo se è concluso da un minore, da un soggetto interdetto o un soggetto condannato per omicidio o anche tentato omicidio del coniuge dell’altro convivente. Nullo è anche il contratto concluso tra non conviventi o in presenza di un altro contratto di convivenza, di un’unione civile o di un vincolo matrimoniale.
Per convivenza registrata si intende quella convivenza in cui la coppia formalizza la convivenza davanti alla legge effettuando una dichiarazione all’anagrafe nel comune di residenza. I due conviventi dovranno dichiarare all’ufficio anagrafe di costituire una coppia di fatto e di coabitare nella tessa casa.
La dichiarazione potrà essere sottoscritta davanti all’ufficiale dell’anagrafe o inviata via fax o per via telematica, in questo modo i conviventi potranno ottenere il certificato di stato di famiglia.
Con la legge Cirinnà ai conviventi di fatto viene riconosciuto il diritto reciproco di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali in caso di malattia, la possibilità di nominare il partner proprio rappresentante e il diritto di continuare a vivere nella casa di residenza dopo l’eventuale decesso del convivente proprietario dell’immobile.