diritto di famiglia
Mantenimento dei figli
Il desiderio di numerose coppie è quello di vivere una relazione felice e di mettere al mondo dei figli e questo può avvenire con il matrimonio o la semplice convivenza, ma in entrambe i casi se la coppia genera figli questi ultimi sono comunque protetti e tutelati dalla legge.
La Costituzione italiana prevede il dovere dei genitori, anche se non uniti in matrimonio, a mantenere, educare ed istruire i figli.
Le persone che si uniscono in matrimonio, sia esso civile o religioso, si sentono ripetere durante la celebrazione la formula di legge che gli ricorda il dovere di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
Questi doveri nascono dal fatto di aver messo al mondo un figlio e non possono venire meno nel momento in cui fallisce la relazione la coppia. Se la coppia unita in matrimonio si separa e poi divorzia o se la coppia di conviventi mette fine alla propria relazione, i figli non possono essere ignorati e devono essere legalmente tutelati e protetti.
La rottura della relazione coniugale o della convivenza avrà comunque degli effetti psicologici sui figli, ma la legge cerca di garantire ai figli che i loro genitori non potranno abbandonarli moralmente ed economicamente.
A questo scopo esistono delle regole con cui viene regolato dalla legge il mantenimento e l’affidamento dei figli. Ci sono criteri che stabiliscono le modalità con cui entrambi i genitori devono farsi carico dei loro figli sia durante il matrimonio o la convivenza, sia dopo la fine della relazione, sancita dalla separazione, dal divorzio o dalla fine della convivenza.
Secondo la legge il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito ed assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni, di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, di essere ascoltato in tutte le questioni che lo riguardano se ha compiuto dodici anni e anche se ha una età inferiore se è capace di discernimento.
Tuttavia il figlio ha anche dei doveri verso i genitori, ovvero deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.
Fino al momento in cui la coppia vive felice i genitori devono adempiere i loro doveri verso i figli in proporzione alle loro sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo. Viene riconosciuta dalla legge la grande valenza del lavoro casalingo delle donne che viene giustamente posto sullo stesso piano del lavoro.
Detto questo, occorre aggiungere che la legge tutela i figli anche nel caso in cui i genitori non abbiano i mezzi sufficienti per mantenerli, infatti, saranno gli ascendenti più prossimi, cioè i nonni dei figli della coppia, a dover fornire ai genitori le sostanze necessarie affinché possano adempiere ai loro doveri verso i figli.
Anche quando uno dei genitori non dovesse adempiere ai propri doveri è prevista la possibilità di chiedere al presidente del tribunale di ordinare che una quota dei redditi del genitore che non mantiene i propri figli sia destinata direttamente all’altro genitore.
Il dovere del mantenimento permane quando i genitori pongono fine alla loro relazione, in questo ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito, fatta salva la possibilità che i genitori raggiungano diversi accordi.
In mancanza di accordo tra i genitori, è il giudice che stabilisce che un genitore corrisponda all’altro un assegno di mantenimento tenendo conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita che il figlio godeva durante il periodo in cui i genitori convivevano, dei tempi di permanenza con ciascuno dei genitori, delle risorse economiche di ciascun genitore e del valore economico e di cura svolti dal genitore. Se tra i genitori separati, divorziati o la cui convivenza è finita, non si raggiunge un accordo, è il giudice che stabilisce un assegno periodico per garantire il mantenimento dei figli.