diritto di famiglia
Mantenimento tra conviventi
Prima dell’entrata in vigore della disciplina del 2016 si riteneva che tra i conviventi non sussistesse alcun diritto reciproco al mantenimento, né durante la convivenza né tanto meno dopo la sua cessazione.
La nuova legge pur avendo disciplinato vari aspetti delle convivenze non ha previsto un automatico diritto al mantenimento per i conviventi che si lasciano, salvo l’ipotesi in cui lo stesso sia stato previsto nel contratto di convivenza.
In detto contratto i coniugi possono stabilire il pagamento di una somma di denaro, periodicamente o in un’unica soluzione, a tutela del soggetto economicamente più debole.
Si tratta di un mantenimento vero e proprio equiparabile a quello previsto per le coppie sposate che scatta solo se previsto di comune accordo dai partner. Pertanto, se per le coppie sposate, in caso di mancato accordo sull’ammontare del mantenimento, sarà il giudice a stabilirne l’importo che va versato all’ex con il reddito più basso, per le coppie conviventi il giudice potrà condannare al versamento del mantenimento solo se previsto nel contratto di convivenza.
Più precisamente nel contratto di convivenza la coppia potrà accordarsi sull’ammontare del mantenimento oltre che sulle modalità di pagamento, ad esempio a rate o in un’unica soluzione, sulla durata, come ad esempio un periodo proporzionale o pari a quello della durata della convivenza e sulle modalità di pagamento, tramite assegno o bonifico bancario/postale.
Per le coppie che registrano la propria unione in Comune e per quelle di fatto la legge del 2016 ha stabilito l’obbligo di versare gli alimenti a carico della parte economicamente più debole solo in presenza di determinate condizioni, cioè qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Perché sorga l’obbligo alimentare la norma non prevede che vi sia una sproporzione tra i redditi delle due parti, ma vi sia un vero e proprio stato di necessità, cui deve aggiungersi l’impossibilità di provvedere al proprio mantenimento. Deve trattarsi quindi di uno stato di bisogno cui la parte non possa autonomamente sopperire, facendo ricorso alle proprie risorse lavorative o di altra natura.
Gli alimenti non spettano a tempo indeterminato ma sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza. L’obbligo di versare il mantenimento pertanto, durerà tanto di più, quanto più lungo è stato il periodo in cui i due soggetti hanno convissuto.
Ad esempio due conviventi, stipulano un contratto di convivenza nel quale stabiliscono che in caso di separazione, il primo versi al secondo una determinata somma mensile a titolo di mantenimento, tramite bonifico bancario, per un periodo pari alla durata della convivenza.
La domanda degli alimenti può essere proposta solo per quelle convivenze che sono cessate dopo l’entrata in vigore della normativa del 2016. Pertanto, se la convivenza ha avuto termine prima di quella data non troverà applicazione quanto previsto dalla nuova legge.
La domanda per gli alimenti deve essere proposta innanzi al tribunale e la competenza spetta al giudice ordinario in composizione monocratica, senza intervento del pubblico ministero.
Il convivente sarò tenuto al pagamento degli alimenti in favore dell’ex partner solo nel caso che lo stesso abbia tentato senza risultato di ottenere il pagamento degli alimenti dagli altri soggetti obbligati espressamente indicati nel codice civile. I conviventi precedono soltanto i fratelli e le sorelle.