diritto di famiglia
Effetti patrimoniali nella separazione
Dal punto di vista dei rapporti patrimoniali, la separazione legale produce rilevanti effetti, sia per i coniugi stessi che per i terzi che intrattengono rapporti giuridici con almeno uno di essi.
La prima conseguenza della separazione, sia consensuale che giudiziale, è lo scioglimento del regime di comunione legale dei beni, sempre che i coniugi non abbiano già optato per il regime di separazione dei beni, al momento della celebrazione del matrimonio oppure in qualunque momento successivo, con rilevanti ricadute, ad esempio, sulla garanzia reale su cui fanno affidamento gli eventuali creditori di ciascuno dei coniugi.
In considerazione della cessazione della convivenza, inevitabile questione da regolamentare, è quella relativa all’assegnazione della casa familiare. Nel caso in cui la coppia non abbia figli la casa coniugale non può venire assegnata esclusivamente al marito o alla moglie a meno che entrambi non raggiungano un accordo in tal senso.
Qualora la casa coniugale sia di proprietà di entrambi i coniugi, si potrà richiedere la divisione giudiziale dell’immobile, mentre qualora fosse di esclusiva proprietà, l’immobile rientrerà nella sfera di disponibilità esclusiva del coniuge proprietario.
Rimanendo inalterato lo status di coniuge, inoltre, ciascuno di essi avrà diritto a una quota della pensione di reversibilità e, salvo il caso di separazione giudiziale con addebito per colpa pronunciata con sentenza definitiva, resterà titolare, anche, dei diritti successori in caso di sopravvenuto decesso dell’altro coniuge durante tale fase transitoria del rapporto.
Per quanto riguarda la gestione dei rapporti economici tra i coniugi, è necessario trattare separatamente le due forme di separazione legale e precisamente: nel caso di separazione consensuale, i coniugi stipulano un accordo da sottoporre successivamente al vaglio dell’autorità giudiziaria tramite l’omologazione.
Il contenuto di tale accordo sarà la disciplina dei loro rapporti patrimoniali e in particolare potrà avere come oggetto la divisione di beni comuni, l’assegnazione ad uno dei coniugi di beni di proprietà comune o esclusiva dell’altro coniuge, il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore del coniuge più debole.
Nel caso invece di separazione giudiziale, l’effetto immediato è solo quello dello scioglimento dell’eventuale regime di comunione legale, mentre i beni restano di proprietà comune, ossia, esclusiva dei coniugi, a seconda dei casi e sulla base della disciplina ex art. 179 e ss. del codice civile e i beni il cui acquisto è stato precedente al matrimonio, che rimangono di esclusiva proprietà del coniuge intestatario.
Stessa soluzione si ha nell’ipotesi che sia stato scelto il regime di separazione legale dei beni, già nel momento delle nozze oppure in un qualunque tempo successivo.