diritto di famiglia
Tradimento e addebito della separazione
Quando due persone si sposano si crea tra i coniugi un vincolo giuridico dal quale derivano diritti e doveri.
Il codice civile all’art. 143 prevede espressamente quali sono i diritti e doveri reciproci dei coniugi, ed in base a tale norma gli stessi sono tenuti non solo a collaborare nell’interesse della famiglia, a vivere sotto lo stesso tetto ed a garantirsi reciproca assistenza morale e materiale, ma pone a carico dei coniugi anche un obbligo reciproco di fedeltà.
Chiaramente la violazione dell’obbligo di fedeltà rappresenta una delle principali cause di separazione ed è una palese violazione dei doveri che derivano dal matrimonio.
Il coniuge tradito di solito si rivolge ad un avvocato per chiedere la separazione personale, talvolta con procedimento giudiziale, ed in alcuni casi chiedendo l’addebito. Il tradimento non è esclusivamente un deplorevole fatto sociale, ma anche un evento che quando si verifica determina specifici effetti giuridici. La giurisprudenza nel corso degli anni ha affrontato più volte il tema di infedeltà ed addebito della separazione dei coniugi.
Secondo la Corte di Cassazione l’obbligo della fedeltà non deve essere inteso esclusivamente come astensione da relazioni extraconiugali, ma come impegno di ognuno dei coniugi di non tradire la reciproca fiducia, oppure di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra loro.
La Cassazione più volte si è pronunciata in materia di addebito della separazione nei casi di tradimento ed è stato dato rilievo in tal caso al fattore temporale: anche in caso di tradimento l’addebito della separazione è possibile solo se l’infedeltà è stata la causa della crisi coniugale e non il suo effetto.
Il comportamento di ciascuno dei coniugi, in ogni caso, deve essere valutato in raffronto con quello dell’altro al fine di individuare eventuali situazioni di reazione rispetto a negligenze dell’altra parte. Inoltre, secondo i giudici, il concetto di fedeltà va di pari passo con quello di lealtà, imponendo di sacrificare gli interessi e le scelte individuali di ognuno dei coniugi che siano in contrasto con gli impegni e le prospettive della vita comune.
Nella causa di separazione il giudice accerta, qualora ne sia stata fatta richiesta, che un coniuge abbia trasgredito ai doveri coniugali e dove ne ricorrano le circostanze a quale dei coniugi la separazione è addebitabile.
Qualora, l’autorità giudiziaria appura che la rottura dell’unione coniugale è dipesa dalla violazione, da parte di una sola delle parti, dei doveri disciplinati dall’art. 143 del codice civile, come ad esempio dovere di fedeltà reciproca, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia, di coabitazione ecc., dove sussista specifica richiesta in tal senso, potrà pronunciare sentenza di separazione con addebito.
L’addebito, naturalmente non consegue automaticamente dalla semplice presa d’atto dell’avvenuto tradimento da parte di un coniuge, infatti è necessario accertare se la violazione del dovere di fedeltà è stata la causa nella crisi coniugale, oppure se la relazione extra coniugale è intervenuta quando la coppia era già in crisi per motivi diversi da quello della infedeltà.
Ai fini della separazione con addebito, come affermato dalla giurisprudenza per l’addebito in capo ad un solo coniuge è necessario che la violazione appurata sia antecedente alla proposizione della domanda di separazione e sussista un rapporto di causa-effetto tra la violazione stessa e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza.
Ad esempio soltanto quando la vita di coppia è fallita per colpa del coniuge fedifrago e del suo comportamento infedele, il tradimento può essere considerato motivo di addebito della separazione.
La separazione con addebito comporta una serie di conseguenze di carattere giuridico, come ad esempio: essere riconosciuti come responsabili della fine di un matrimonio; la perdita del diritto al mantenimento, ma non degli alimenti; l’esclusione alla partecipazione all’eredità in caso di morte dell’ex coniuge.
Gli effetti della pronuncia di addebito della separazione sono rilevanti anche in ambito successorio, infatti, il coniuge separato con addebito perde i diritti di successione inerenti allo stato coniugale, conservando solo il diritto a un assegno vitalizio, laddove, all’apertura della successione godesse già dell’assegno alimentare.
Più precisamente mantenimento e alimenti assolvono due finalità diverse: il primo vuole garantire all’altro coniuge un determinato tenore di vita, l’altro assolve alla funzione di garantire assistenza al coniuge che non riesce a soddisfare i bisogni primari.