diritto di famiglia
Modifica del mantenimento
Di seguito si esporranno bevi cenni relativi alla modifica dell’assegno di mantenimento o dell’assegno divorzile in sede di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, ovvero quando è possibile chiedere al giudice di annullare o ridurre l’importo dell’assegno.
L’assegno di mantenimento può essere sempre modificato, infatti è possibile chiedere al giudice di diminuire o addirittura cancellare del tutto il mantenimento, anche a distanza di pochi mesi dalla separazione o dal divorzio.
E’ necessaria, tuttavia, una fondamentale condizione, cioè che siano sopraggiunti fatti nuovi rispetto al momento della decisione sull’importo.
Se invece le condizioni economiche o personali dei coniugi sono rimaste le stesse, il tribunale non rivede le valutazioni già fatte in precedenza e quindi non viene modificato il mantenimento. Lo stesso dicasi nel caso in cui l’importo del mantenimento sia stato concordato dai coniugi in modo consensuale.
Sia dopo la separazione che dopo il divorzio, ognuno dei due coniugi può richiedere al tribunale di modificare l’importo dell’assegno di mantenimento o dell’assegno divorzile. Ovviamente, se ad agire è il coniuge che ne beneficia, la sua richiesta sarà rivolta a ottenere un aumento, invece, se ad agire è il coniuge tenuto al versamento, la sua richiesta sarà diretta ad ottenere una diminuzione o la definitiva cancellazione.
Per chiedere una modifica dell’assegno di mantenimento o divorzile si può procedere in due modi: con un ricorso giudiziale al giudice nel caso in cui marito e moglie non trovano un accordo e quindi si instaura una vera e propria causa, oppure con un ricorso congiunto qualora vi sia accordo tra le parti sul mantenimento.
Il procediamo di revisione del mantenimento e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio può avvenire anche mediante la procedura della negoziazione assistita.
Per poter chiedere la modifica del mantenimento (aumento, diminuzione, eliminazione) è necessario che si siano verificati dei fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della sentenza o dell’omologa della separazione consensuale tali da determinare una modifica o una revoca.
Un esempio di modifica delle condizioni di separazione può avvenire nei seguenti casi: il coniuge beneficiario del mantenimento inizia una stabile e duratura convivenza avviando una famiglia di fatto ed in tal caso perde il mantenimento; il coniuge beneficiario del mantenimento ottiene un aumento della retribuzione o aumenta i suoi guadagni o ha reperito un’occupazione lavorativa; il coniuge tenuto al mantenimento subisce una invalidità o una consistente riduzione dello stipendio; il coniuge tenuto al mantenimento perde il lavoro.