diritto di famiglia

Amministrazione
di sostegno

diritto di famiglia

Amministrazione di sostegno

L’amministratore di sostegno è una persona nominata dal Giudice Tutelare, con decreto, che ha il compito di assistere, sostenere e rappresentare un soggetto che per effetto di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in tutto o in parte al compimento delle funzioni della vita quotidiana.

Si tratta di una figura che ha lo scopo di garantire una protezione giuridica, senza tuttavia limitarne in modo eccessivo la capacità di agire, alla persona che si trova nell’impossibilità a provvedere ai propri interessi perché privo in tutto o in parte di autonomia.

Possono chiedere la nomina dell’amministratore di sostegno: lo stesso beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il 4° grado come i genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni, zii, prozii, nipoti e cugini, gli affini entro il 2°grado, cognati, suoceri, generi, nuore, il pubblico ministero.

Per poter procedere alla nomina di un amministratore di sostegno non è sufficiente che la persona sia incapace, ma occorre che vi sia un interesse attuale e concreto al compimento di atti, per i quali è fondamentale l’amministratore di sostegno, che il soggetto interessato non sarebbe in grado di compiere da solo. Per la nomina dell’amministratore di sostegno, deve essere presentato un ricorso direttamente al giudice tutelare del luogo dove il soggetto interessato vive abitualmente.

Una volta depositato il ricorso presso la Cancelleria del Giudice Tutelare competente per territorio, il giudice fissa con decreto la data dell’udienza in cui “deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tenere conto compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa”.

Il decreto contiene di solito l’indicazione dell’obbligo di notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza al beneficiario, ai parenti entro il quarto grado e agli affini entro il secondo grado.

L’obbligo di notifica può gravare, a seconda della prassi impiegata dal tribunale di competenza, sulla parte ricorrente, oppure sulla Cancelleria del Giudice Tutelare. Il giudice, dopo avere sentito il beneficiario, assunte le necessarie informazioni e sentiti, se lo ritiene necessario, i soggetti di cui all’art. 406 c.c. provvede sul ricorso emettendo un decreto motivato, entro 60 giorni dalla data deposito dell’istanza- ricorso.

Il giudice tutelare può, se lo ritiene necessario, adottare provvedimenti d’urgenza e modificare i provvedimenti precedentemente emessi. Nell’ipotesi in cui ricorrano gravi motivi può, anche, disattendere l’indicazione sull’amministratore indicata dal beneficiario.

l provvedimento di nomina deve contenere, ai sensi dell’art. 405 c.c., l’indicazione delle generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno; la durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato; l’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno; i limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità; la periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario”.

Si deve osservare che non tutti i soggetti possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno, in quanto sempre ai sensi dell’art. 408 c.c.: “Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il soggetto beneficiario”.

Un genitore superstite è soggetto legittimato a designare al figlio l’amministratore di sostegno, affidando la disposizione ad un testamento, sia esso olografo, pubblico o segreto, o ad un atto pubblico o ancora ad una scrittura privata autenticata. I poteri e i doveri a cui è tenuto l’amministratore di sostegno, sono contenuti nelle norme racchiuse negli articoli 409 e 410 c.c.

Da qui si evince che gli atti che l’amministratore di sostegno può compiere in rappresentanza, ossia in nome e per conto del beneficiario saranno preclusi al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, quali ad esempio: atti di ordinaria amministrazione: ad esempio acquisto di beni mobili, per il compimento dei quali l’amministratore non può agire senza la preventiva autorizzazione del giudice tutelare, sempre che il giudice nel decreto non abbia disposto diversamente, atti di straordinaria amministrazione: ad esempio alla compravendita di un bene immobile, agire in giudizio, per il compimento dei quali è necessaria l’autorizzazione, con decreto, del giudice tutelare.

Gli atti che l’amministratore di sostegno può compiere in assistenza del beneficiario sono atti che si concludono solo con l’intervento sia del beneficiario, sia dell’amministratore di sostegno. Gli atti che, invece, non sono riservati alla competenza esclusiva o parziale dell’amministratore di sostegno rimangono nella piena titolarità del beneficiario.

Il beneficiario, infatti, indipendentemente dalle prescrizioni contenute nel decreto di nomina, può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. L’amministratore di sostegno, una volta nominato, presta giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza e nello svolgimento delle sue funzioni deve tenere conto delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario e informarlo delle decisioni che intende prendere e, in caso di disaccordo, informarne il giudice tutelare.

E’ previsto inoltre che l’amministratore di sostegno è tenuto periodicamente, in base alla cadenza prescritta dal giudice tutelare, alla presentazione al medesimo di una relazione che attesti l’attività svolta e descriva, dettagliatamente, le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario e rendere il conto della propria gestione economica.

E’ possibile chiedere la cessazione o la sostituzione dell’amministratore di sostegno, come dispone l’art. 413 c.c., e ciò può accadere quando lo stesso beneficiario, l’amministratore di sostegno, il pubblico ministero o alcuni dei soggetti indicati dall’art. 406 del codice civile, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell’amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell’amministratore, o quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario.

La richiesta di cessazione o sostituzione dell’amministratore di sostegno deve essere motivata e proposta al Giudice Tutelare dal beneficiario, dall’amministratore di sostegno, oppure dal pubblico ministero o dagli altri soggetti indicati dall’art. 406 c.c. i quali dovranno comunicare al beneficiario e all’amministratore dei sostegno la presentazione dell’istanza.

Una volta acquisite tutte le necessarie informazioni, il giudice, disposti i mezzi istruttori, decide con decreto motivato. L’incarico di amministratore di sostegno deve considerarsi gratuito ma, in alcuni casi, in presenza di patrimoni consistenti o con difficoltà di amministrazione, il giudice tutelare può riconoscere all’amministratore un equo indennizzo in relazione all’attività svolta.