diritto di famiglia
Divorzio congiunto
Esistono due tipologie di divorzio: il divorzio congiunto ed il divorzio giudiziale. Di seguito verranno esposti brevi cenni sul divorzio congiunto.
Il divorzio congiunto, detto anche divorzio consensuale, si riferisce al procedimento giudiziario per lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio avviato dai coniugi consensualmente. Questa procedura è perseguibile solo dopo aver stabilito di comune accordo le condizioni che regoleranno la fine del vincolo coniugale.
Il divorzio giudiziale, invece, si riferisce al procedimento avviato, mediante ricorso presentato da uno dei due coniugi, quando tra gli stessi non è stato possibile raggiungere un accordo per porre fine al loro matrimonio. Tale ricorso può essere presentato indipendentemente dalla volontà dell’altro coniuge.
Divorzio congiunto con assistenza di un solo avvocato
Per quanto riguarda l’assistenza legale, nel divorzio congiunto la coppia che ha raggiunto un accordo sulle condizioni si potrà avvalere anche di un solo avvocato che li rappresenterà in giudizio. Per il divorzio giudiziale, non avendo la coppia trovato accordi, sarà necessario un avvocato per ogni coniuge.
Il divorzio consensuale segue un iter molto più veloce ed economico rispetto a quello giudiziale, trattandosi di un ricorso presentato al Tribunale da entrambi i coniugi. Tale ricorso deve essere depositato presso il Tribunale del luogo di residenza di una delle parti e deve riportare i fatti e gli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili. Inoltre, è importante indicare l’esistenza di eventuali figli della coppia.
Riassumendo, la domanda congiunta di divorzio deve indicare le condizioni concordate dai coniugi, le condizioni riguardanti eventuali figli e regolamentare i rapporti economici e patrimoniali della coppia. A corredo di tale ricorso dovrà essere depositata la documentazione necessaria:
- le ultime dichiarazioni dei redditi dei due coniugi;
- l’atto integrale di matrimonio;
- il certificato attestante lo stato di famiglia ed il certificato di residenza di entrambi i coniugi;
- la copia autentica del verbale o della sentenza di separazione;
- il contributo unificato divorzio congiunto di 43€.
Quando passa in giudicato la sentenza di divorzio congiunto?
Dopo il deposito del ricorso per divorzio consensuale viene fissata un’udienza. Le parti sono chiamate a comparire personalmente dinanzi al giudice, il quale provvederà all’audizione dei coniugi e chiederà loro la conferma di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Nel divorzio congiunto il ruolo del giudice è molto importante, in quanto dovrà verificare che le condizioni stabilite dai coniugi non siano contrarie alla legge. Una volta verificata l’esistenza di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi richiesti, verrà emessa dal Tribunale la sentenza di divorzio.
Secondo il codice civile, la sentenza di divorzio congiunto passa in giudicato dopo sei mesi dalla sua pubblicazione, ovvero dal suo deposito presso il tribunale che ha pronunciato la sentenza.
Quanto costa divorzio consensuale con figli?
Il divorzio congiunto, laddove possibile, è certamente preferibile per i coniugi. Tale procedura, oltre ad essere meno pesante emotivamente, è sicuramente più indolore per eventuali figli, ai quali verrà risparmiata la conflittualità dei genitori. La procedura congiunta è preferibile anche dal punto di vista economico, perché presenta dei costi più contenuti rispetto al divorzio giudiziale. Le tasse giudiziali del divorzio consensuale, ad esempio, risultano più esigue.
Infine, essendo in genere minore l’attività di assistenza legale compiuta dall’avvocato, vi sarà conseguentemente un ridimensionamento degli onorari del legale rispetto a quelli previsti in caso di divorzio giudiziale.